Sul fronte della prevenzione degli infortuni, la legislazione di settore impone l’obbligo di tutelare non solo i lavoratori direttamente coinvolti nelle loro attività ma anche soggetti terzi che si trovano nello stesso luogo di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Questo, in sostanza, il principio che ha motivato una sentenza emessa di recente dalla Corte di Cassazione Penale. Il Tribunale di Asti ha, infatti, condannato al pagamento delle spese processuali l’amministratore unico di una società “per avere omesso – si legge nel verdetto – di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d’ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto”. Situazione che aveva generato un incidente fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso. “ll Tribunale ha ritenuto che lo scontro avvenuto – prosegue la sentenza – abbia messo in evidenza l’omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie legale”. Valutazione impugnata, poi, dal proprietario dell’azienda. Il ricorso, tra i vari punti, avanzava l’ipotesi che le norme sulla segnaletica di sicurezza sul luogo del lavoro dovessero essere applicate ed indirizzate ai soli dipendenti del datore di lavoro. Motivazione ritenuta infondata dalla Corte che evidenzia, in pratica, come le regole volte alla prevenzione dei rischi (dunque all’incolumità lavorativa) siano estese a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il proprietario dell’impresa.Sentenza Segnaletica