Per configurare un reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) provocato da rumori emessi da fonti sonore non va necessariamente fatta una perizia o consulenza tecnica fonometrica. Ma il giudice può fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti. Come, ad esempio, le dichiarazioni di chi è in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti purchè emettano suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente. E’, in sintesi, quanto dichiarato recentemente da una sentenza della Corte di Cassazione Penale. Nel dettaglio, la vicenda processuale vedeva imputato l’amministratore unico di un ristorante – discoteca accusato di avere, abusando di strumenti sonori, disturbato le occupazioni e la quiete pubblica. Il testo integrale della sentenza: documento