Dal 1 ottobre 2024 “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili” sono tenuti al possesso della Patente a Crediti. La nuova normativa non si applica ai soggetti che effettuano “mere forniture” o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).Il Legislatore, inoltre, esclude dall’obbligo di conseguire la Patente a Crediti le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Entrata in vigore e modalità operative
Il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo (anche per delega scritta) accede al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro https://servizi.ispettorato.gov.it/ a partire dal 1 ottobre 2024 per la presentazione dell’istanza e l’invio dell’Autoceritifcazione a mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
A partire dal 1 novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione inviata a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta della patente sul portale dell’INL.
Revoca della patente
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, con controlli a campione o in occasione di accessi ispettivi. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
Sospensione cautelare della patente
Nel caso di infortunio da cui deriva la morte o inabilità permanente del lavoratore, l’Ispettorato territorialmente competente emette il provvedimento di sospensione, a meno che dalla cessazione delle attività non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per la pubblica incolumità.
Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente è collegata ad un provvedimento di riconoscimento dell’inabilità dell’INAIL o all’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”, ad esempio in caso di perdita di un arto.
Attribuzione di crediti ulteriori
La patente a crediti prevede la dotazione di 30 punti, incrementabili secondo l’articolo 5 del DM 132 del 18 settembre 2024. I crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva se il richiedente è già in possesso dei requisiti.
Il punteggio iniziale di 30 crediti, è incrementabile in base alla storicità dell’azienda (10 crediti), per gli investimenti e per la formazione in tema di salute e sicurezza (30 crediti), altri investimenti o attività formative (10 crediti). L’attribuzione dei crediti aggiuntivi sarà possibile all’esito dell’integrazione della piattaforma informatica dell’INL.
Decurtazione dei crediti
Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, nei casi previsti dall’Allegato I-bis al D. Lgs 81/2008; in particolare: