Negli ultimi anni ricorre sempre più frequentemente l’allarme per gli effetti dei cambiamenti climatici, in ambito sociale e lavorativo. Il costante aumento delle temperature estive e le conseguenti ondate di calore determinano effetti sulla salute dei lavoratori, soprattutto per attività lavorative svolte all’aperto ad intensa attività fisica.

Normativa vigente

L’obbligo di Valutare i Rischi è definito nelle “misure generali di tutela” all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e ribadito all’art. 28 sull’Oggetto della Valutazione dei rischi per “…lavoratori esposti a rischi particolari”. In riferimento ai cantieri edili, l’art. 96 definendo gli Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti stabilisce che la catena di comando della prevenzione aziendale (DL, Dirigente e Preposto) “… curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute”; oltre ad adottare misure conformi alle prescrizioni dell’ALLEGATO XIII, in cui al punto 2.3 si ribadisce che “… durante il lavoro la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori”.

Valutazione del Rischio

Per la Valutazione del Rischio da esposizione al calore i Datori di Lavoro potranno utilizzare due affidabili sistemi di valutazione: il calcolo HEALTH INDEX del NOOA (Stati Uniti) o il sistema HEAT INDEX del INRS (Francia).

Lo studio del NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), Agenzia del Governo degli Stati Uniti, combinando le temperature e l’umidità relativa ha sviluppato una matrice per la valutazione del rischio chiamata Health Index.

studio del NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration), Agenzia del Governo degli Stati Uniti, matrice per la valutazione del rischio Health Index

Anche l’Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza (INRS) ha prodotto un sistema di calcolo che consente di classificare il Rischio in 4 livelli gravità, dal più basso “cautela per possibile affaticamento” al più alto “rischio elevato di colpo di calore”. Gli addetti alla prevenzione che applicano il metodo HEAT INDEX dovranno misurare la temperatura dell’aria in una zona d’ombra immediatamente vicina al posto di lavoro. Nel caso di lavorazioni svolte in zone soleggiate, l’indice letto in tabella deve essere incrementato di 15 punti

 Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza (INRS) sistema di calcolo per classificare il Rischio da colpi di calore

Misure di prevenzione

Il 15 dicembre 2016 il Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D. Lgs 81/2008 della Regione Toscana ha elaborato un documento di analisi del “Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti sulla salute” che oltre a fornire un quadro esaustivo sui numerosi effetti sulla salute dei lavoratori esposti ai rischi, indica le misure di prevenzione da implementare nei cantieri. Uno strumento utilissimo alla definizione di procedure di lavoro che le singole imprese devono adattare alla propria organizzazione e alle singole criticità

 

Pubblicazioni e Ricerche

L’INAIL e il CNR in collaborazione con l’USL Toscana Centro hanno prodotto nel 2022 una Guida informativa per la gestione del rischio caldo – Worklimate – decalogo per la prevenzione, che fornisce una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

In una fase di screening preliminare, al fine di individuare le condizioni di criticità e predisporre un adeguato piano d’azione, è possibile  inserire il comune in cui si eseguono i lavori all’aperto e verificare il livello di rischio e le misure di prevenzione da attivare

I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

 

Circolare INPS per la richiesta di Cassa Integrazione (n° 1856 del 3/5/2017)

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali e lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.