Sentenza Cantieri Temporanei e Mobili“Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni”. E’ tra le motivazioni con un cui la Corte di Cassazione Penale si esprime, in una recente sentenza, ritenendo colpevoli di infortunio mortale (vittima un operaio addetto al disarmo di una trave in cemento armato) un datore di lavoro ed un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. I fatti si riferiscono ad un cantiere edile in cui era in corso un’attività di costruzione di un complesso residenziale appaltata da un’impresa che, a sua volta, l’aveva subappaltata ad un’altra ditta individuale. L’operaio, dipendente di quest’ultima, era intento nell’eseguire il disarmo di una trave di gronda in cemento armato collocato sul muro perimetrale dell’edificio. Quando questa, dopo essere stati tolti i puntelli sottostanti, si era capovolta travolgendolo e schiacciandolo, provocandone poi la morte. “Ritenuto accertato che l’infortunio era stato determinato – si legge nel verdetto – dal fatto che il disarmo della trave era stato praticato prima che il tetto fosse stato completato, e quindi prima che lo stesso venisse a stabilizzare la trave, il datore di lavoro veniva giudicato responsabile del sinistro perché, in qualità di datore di lavoro dell’operaio deceduto, aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente generico, che non evidenziava i rischi specifici connessi alle modalità di costruzione dell’edificio ed in particolare relativi all’esecuzione delle gronde. Ed aveva, inoltre, omesso qualsiasi valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse la posa del tetto per effettuare il disarmo”. La Corte ha anche accertato la colpevolezza del coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione dei lavori che in quella di esecuzione degli stessi. “All’imputato veniva ascritto – prosegue la sentenza – di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme ai requisiti indicati nel D.Lgs. n. 494/1996, art. 12, giacché con riguardo alla pericolosa operazione di disarmo delle gronde era stato semplicemente indicato che tale attività dovesse avvenire dopo quella relativa alla posa del tetto e che il disarmo doveva essere eseguito da operai specializzati”. Quale non era il lavoratore rimasto vittima dell’incidente mortale. “Inoltre il coordinatore – evidenzia la Corte – non aveva debitamente verificato il carente piano operativo di sicurezza predisposto all’impresa subappaltatrice; cosa che se fatta avrebbe comportato la necessaria modifica o integrazione del medesimo”.