Committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi responsabili, secondo ognuno i propri e specifici compiti, di garantire la sicurezza sul lavoro. Sostanzialmente queste le motivazioni di una sentenza (luglio 2013) della Corte di Cassazione Penale che ha rigettato il ricorso dell’amministratore unico di un’impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit.
La società “impegnata nella realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile, aveva omesso – si legge nel giudizio della Corte – di adottare prima dell’esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l’incolumità degli addetti ai menzionati lavori”. Situazione che aveva causato la morte (avvenuta precipitando al suolo) di un dipendente di una ditta subappaltatrice dei lavori. Per come maturato l’episodio, la Corte aveva condannato il titolare dell’impresa committente ad una pena ritenuta equa. Verdetto poi confermato anche dalla Corte di Appello di Bologna. Da qui il ricorso dell’amministratore unico il quale, tra le varie motivazioni, elencava che le misure da adottare riguardavano una fase operativa che non coinvolgeva l’intervento della ditta facente a lui capo. Esaminando tutte le argomentazioni, la Corte le riteneva infondate, sottolineando in maniera evidente come in un contratto di appalto i doveri in materia di sicurezza non si concentrino solo sul committente. “Basti dire – spiega la sentenza – che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi (e non in solitudine: si pensi ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati. Di talché le trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’altro, salvo un’eventuale risolutiva incidenza sul piano causale”.
Inoltre, nella giurisprudenza che disciplina la materia dei cantieri temporanei e mobili, ai datori di lavoro delle imprese esecutrici (quindi di tutte coloro che eseguono parte dei lavori, comprese le subappaltatrici) c’è l’obbligo di osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela. Tra questi: redigere il piano di sicurezza, che equivale al documento di valutazione dei rischi.
Il testo integrale della sentenza: Documento: Sentenza CANTIERI TEMPORANEI