ADDESTRAMENTO IN EDILIZIA

Ogni Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione e addestramento specifico

Art. 37, comma 5
«…l’
addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto  e in  sicurezza  di   attrezzature,  macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure  di lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;

Organizza e registra l’addestramento nella tua impresa