ADDESTRAMENTO IN EDILIZIA
Ogni Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione e addestramento specifico
Art. 37, comma 5
«…l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;