L’Allegato VI del Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008), in relazione all’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, stabilisce un controllo almeno trimestrale alle “funi e catene”, salvo incrementare la frequenza dei controlli se indicato dal fabbricante.
L’operatore Addetto ai controlli può essere anche un lavoratore qualificato dell’azienda, in possesso di adeguata esperienza lavorativa, competenze specifiche nella conduzione delle attrezzature di sollevamento e, ovviamente, appositamente formato.
In base alle norme ISO 9927:2013 e ISO 12482-1 gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti a 3 tipologie di controlli:
- giornaliero, ovvero prima di iniziare le attività di sollevamento per individuare eventuali rotture, lesioni, deformazioni e usura. Ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
- frequente, ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
- periodico, ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi
di inattività).
Per la formazione dei lavoratori addetti ai controlli delle funi, delle catene e degli accessori di sollevamento, il CFS Avellino organizza un corso di formazione specifico
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