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ll Decreto Legislativo 81/08 al titolo IX capo 1 DLgs 81/08 stabilisce l’obbligo di valutare il rischio chimico per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Determina i requisiti minimi per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e/o che si sviluppano in seguito alla attività lavorativa. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve contenere, ai sensi dell’art. 223 (Valutazione dei rischi), una serie di informazioni definite al comma 1, quali: analisi del processo lavorativo,identificazione degli agenti chimici pericolosi, proprietà pericolose degli agenti chimici identificati. Al comma 2: nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali é prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. All’articolo 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi),il comma 2 recita: l’indicazione, per ciascuna delle sostanze pericolose (o miscele), della quantità e della modalità e frequenza di esposizione che consentono, anche attraverso l’utilizzo di modelli e/o algoritmi, di definire il livello di rischio chimico per la sicurezza “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Tra le professioni a maggiore rischio rientrano i lavoratori edili, si pensi a prodotti quali solventi, oli minerali, sostanze bituminose, o a specifiche lavorazioni quali esposizione a polveri inorganiche durante le fasi di scavo, esposizioni a fumi di saldatura ecc. Con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre alla valutazione del rischio Biologico c’è la necessità di valutare il rischio chimico connesso all’uso di prodotti atti a pulire e sanificare gli ambienti. Infatti l’ordinanza della Regione Campania del 25 aprile 2020 nelle ‘LINEE GUIDA – MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALE PER I CANTIERI’ ll capitolo ” PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI” detta le attività di pulizia degli ambienti di lavoro al chiuso (baraccamenti, wc cabine macchine operatici ecc.) e delle macchine da cantiere da eseguire a fine turno. Se tali attività vengono eseguite da personale interno questo deve essere formato ed informato, dotato di DPI che lo preservano anche nei riguardi degli agenti chimici ed eseguite in assenza di altri lavoratori. Risultando il personale addetto a tali mansioni esposto ad agenti Chimici (si pensi solo ai prodotti idonei alla decontaminazione come l’ ipoclorito di sodio o l’etanolo) si dovrà procedere alla valutazione del rischio Chimico ed integrare il DVR e POS.